Voto degli elettori residenti all’estero (AIRE)

Il 12 giugno 2022 si terranno cinque referendum abrogativi in materia di giustizia

PUNTO 1 – ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO:

Per gli elettori residenti all’estero e iscritti all’Aire è possibile scegliere di votare
in Italia presso il proprio Comune di iscrizione elettorale, comunicando per
iscritto la propria scelta (opzione) al Consolato entro il 10° giorno successivo alla
indizione delle votazioni. Gli elettori che sceglieranno di votare in Italia in
occasione della prossima consultazione referendaria riceveranno dai rispettivi
Comuni italiani la cartolina-avviso per votare presso i seggi elettorali in Italia.
La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione
referendaria.
Si ribadisce che in ogni caso l’opzione deve pervenire all’ufficio consolare non
oltre i dieci giorni successivi a quello dell’indizione delle votazioni, ovvero entro il
giorno 17/04/2022. Tale comunicazione può essere scritta su carta semplice e –
per essere valida – deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita,
luogo di residenza e firma dell’elettore, accompagnata da copia di un documento
di identità del dichiarante.
Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulo scaricabile dal
sito web del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale
(www.esteri.it) o da quello del proprio ufficio consolare e qui allegato.
Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la
comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal
proprio ufficio consolare.
La scelta di votare in Italia può essere successivamente revocata con una
comunicazione scritta da inviare o consegnare all’ufficio consolare con le stesse
modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.
Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la legge non prevede alcun tipo di
rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie
all’interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in paesi dove non vi
sono le condizioni per votare per corrispondenza (legge 459/2001, art. 20,
comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di
viaggio, in classe economica.
L’ufficio consolare è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

PUNTO 2 – ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (MINIMO 3 MESI):
Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano
temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade
la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro
conviventi, possono partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli
uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, quale modificata dalla
legge 6 maggio 2015,n.52).
Tali elettori, se intendono partecipare al voto dall’estero, dovranno far pervenire
AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali ENTRO IL 11 maggio 2022(con
possibilità di revoca entro lo stesso termine) una dichiarazione di OPZIONE.
L’opzione può essere inviata:
· per posta all’indirizzo COMUNE DI VETTO, P.zza Caduti di Legoreccio, 1,
42020 VETTO (RE)
· per posta elettronica anche non certificata
all’indirizzo :anagrafe@comune.vetto.re.it
· per pec (da PEC) all’indirizzo : comune.vetto@legalmail.it
· oppure fatta pervenire a mano al comune anche da persona diversa
dall’interessato.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente
corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso
contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione
dell’ufficio consolare (Consolato o Ambasciata) competente per territorio e una
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per
corrispondenza (ovvero di trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure mediche in
un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di
almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione
elettorale; oppure, di essere familiare convivente di un cittadino che si trova
nelle predette condizioni [comma 1 dell’art. 4-bis della citata L. 459/2001]). La
dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni
mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).